Comunicato stampa
Obbligatorietà generale dal 1° settembre 2024 per l’Accordo settoriale sugli intermediari nell’assicurazione malattie
Il Consiglio federale ha conferito obbligatorietà generale al nuovo accordo settoriale. Una deci-sione che avrà un effetto immediato sugli intermediari non professionali.
curafutura e santésuisse accolgono con favore la decisione del Consiglio federale di conferire obbligatorietà generale all’Accordo settoriale sugli intermediari nell’assicurazione malattie. Una decisione che spiana la strada a una regolamentazione vincolante in questo settore, permette di agire efficacemente contro gli intermediari non professionali e rafforza la consulenza prestata dagli intermediari seri e qualificati. L’accordo vieta le acquisizioni telefoniche a freddo, definisce criteri di qualità per l’attività degli intermediari e disciplina l’importo delle provvigioni versate agli intermediari. Le disposizioni si applicheranno a tutti gli assicuratori malattia senza eccezioni dal 1° settembre 2024. Gli assicurati possono continuare a rivolgersi al centro di notifica Intermeglio.
Il nuovo Accordo settoriale sugli intermediari (ASI) stabilisce standard di qualità per l’attività di intermediazione nell’assicurazione di base e in quella complementare. L’obbligatorietà generale è conferita a tre punti dell’accordo: il divieto di acquisizioni telefoniche a freddo, la definizione di criteri di qualità per l’attività degli intermediari e il disciplinamento dell’importo delle provvigioni versate agli intermediari. L’accordo rispetta le nuove disposizioni giuridiche, in particolare si applica anche agli intermediari interni. I privati e le organizzazioni dei consumatori possono segnalare eventuali infrazioni all’accordo contattando per telefono, per iscritto oppure con il modulo sul sito sito www.inter-meglio.ch il centro di notifica Intermeglio, che resta operativo. Gli specialisti di Intermeglio forniscono consulenza e informazioni per chiarire gli equivoci tra assicurati e assicuratori e mediare in caso di disaccordo. La competenza per l’adozione di eventuali sanzioni e misure di vigilanza compete tuttora alle autorità, in particolare all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per l’assicurazione di base e all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per l’assicurazione complementare.
Obbligatorietà generale dal 1° settembre 2024
L’obbligatorietà generale è effettiva dal 1° settembre 2024 e garantisce l’introduzione dell’Accordo settoriale sugli intermediari nel settore dell’assicurazione malattie. Le disposizioni si applicheranno a tutti gli assicuratori senza eccezioni, sia per l’assicurazione di base che per quella complementare.
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